Art. 1. Tutt'i proprietarii, o fittuarii di case, botteghe, cortili, e giardini saranno tenuti...a far ispazzare innanzi a' medesimi in ogni giorno di buon mattino. Art. 2. Le immondezze saranno raccolte in un angolo lateralmente alle rispettive porte, senza avvicinarle alle abitazioni contigue. Art. 3. Restano vietati sulle strade, e ne' recinti qualunque gli accomulamenti d'immondezze, tranne i momentanei, de' quali si è parlato nell'articolo precedente, di calcinacci, rottami, e sfabbricine, come del pari che vi si gittino delle acque lorde, incomode, e nocive alla respirazione. Art. 4. I proprietarii, e locatarii di stalle, e rimesse faranno giornalmente togliere al sorger del giorno, e portar via il letame dalle medesime o vendendolo, od avvalendosene per le campagne di loro proprietà...Art. 5. A niuno sarà permesso di aver dentro gli abitati delle stalle permanenti ad uso d'interi armenti di pecore, di capre, o di altra specie di animali gregarii, ch'eccedano il numero di trenta. Art. 6. In ciascun Comune saranno destinati dalle Autorità Municipali de' mondezzai incaricati di pulire le strade, ed a caricare, e portare nelle campagne le materie indicate...Art. 7. Non sarà accordata sotto qualunque pretesa la nocevole pratica di scavare de' fossi nell'abitato per raccogliervi il letame, e macerarlo per uso di cancime, e tanto meno lungo le pubbliche strade. Art. 8. Dal primo di giugno fino a tutto settembre di ciascun anno i proprietarj, o locatarii saranno espressamente tenuti di far innaffiare due volte al giorno quella parte di strada, ch'è sita innanzi alle loro case, botteghe, a' loro giardini, cortili ec. ec. Il primo innaffiamento dee precedere lo spazzamento delle strade al mattino; l'altro avrà luogo verso le ore ventuno. Art. 9. Tutt'i proprietari di case...saranno obbligati di far costruire a di loro spese un recipiente, o come altrimenti dicesi, un chiusino nel recento de proprii cortili, atto a raccogliere le acque fetide, ed immonde, affinché le stesse non fluiscano sulle strade in danno della pubblica salute per delle buche che abusivamente soglionsi tenere accosto ai portoni....
Erano anche previste norme particolari per i rifiuti delle industrie, le quali dovevano essere situate in luoghi segregati e distinti dall'abitato. Per esse si provvide generalmente con condotti sotterranei...per incanalarvi le acque, o altri materiali guasti risultanti dalla lavorazione. Ma anche, specie per i laboratori chimici e le officine degli ottonari, ed altre di simil natura, che per lo sviluppo di certi particolari gas dipendenti dalla liquefazione di alcuni metalli potevano alterare la salubrità dell'aria, per mezzo di fornelli con cappe, e lunghi cammini, superiori alle circonvicine abitazioni, ed atti a portare i suddetti gas al più alto che sia possibile per farli disperdere da' venti, e neutralizzare dall'aria atmosferica. I contravventori sarebbero stati multati (per un importo compreso fra 5 e 29 carlini) e puniti con la reclusione da uno a tre giorni.
1 commento:
"Tanto nomini nullum par elogium" scriveva sulla tomba del padre il figlio di Niccolò Machiavelli. Cosa si può dire del Regno di Napoli alla luce di queste e di tanbe altre leggi nonchè di tanti altri punti di eccellenza vantate al momento dell'unificazione della penisola?
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